Ultimamente hai fatto spesso tardi a lavoro e hai paura di essere licenziato o licenziata? Sai se puoi essere licenziato\a con la motivazione di un ritardo sul lavoro? Scopri subito se è il caso di preoccuparsi o no leggendo questo articolo.
Ritardi problematici: quelli ripetuti e ingiustificati
Spesso è una cattiva abitudine che hanno molte persone, ma a volte il ritardo può essere causato anche da contrattempi esterni che non hanno niente a che vedere con le vostre abitudini. C’è una differenza per il trattamento di queste eventualità?
Un dipendente è tenuto a rispettare l’orario di lavoro, soprattutto quando si tratta dell’orario d’ingresso. Lo esplicita l’articolo 223 dei Doveri del personale e norme disciplinari CCNL Commercio Terziario, che avvisa del fatto che nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, che dovrà figurare sul prospetto paga, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.
A subire sanzioni disciplinari è il lavoratore il cui ritardo non è giustificato, quindi, sarà oggetto di discussione di questo articolo il ritardo ingiustificato di un dipendente.
Un’altra distinzione riguarda il ritardo ingiustificato come episodio isolato ed il caso di molteplici ritardi ingiustificati.
Il licenziamento per il lavoratore soggetto a reiterati ritardi sul lavoro, rientra nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo. Alcune delle situazioni che rientrano in questa casistica sono: il furto ai danni del datore di lavoro o dell’azienda; il danno di attrezzature; i ritardi non giustificati e ripetuti; lavorare in stati alterati di coscienza; comportamenti offensivi verso colleghi o superiori.
I comportamenti che non rispettano l’osservanza dei doveri da parte del personale sono motivo di provvedimento disciplinare, come invece esplicita l’articolo 225 sui Provvedimenti disciplinari.
Quali sanzioni possono essere applicate al dipendente ritardatario
Di norma, le sanzioni vengono applicate in base alla gravità del comportamento non ritenuto idoneo.
Le sanzioni che possono venire applicate nel caso specifico dei ritardi ingiustificati vanno dai casi non gravi, nel quale basta un semplice rimprovero a voce, fino al licenziamento disciplinare, la sanzione da applicare nei casi più gravi.
Possono però essere applicate anche sanzioni di entità media, come l’ammonizione, cioè un biasimo che deve essere presentato in forma scritta, la così detta lettera di richiamo; una multa, il cui importo non deve superare le 4 ore di retribuzione in base al contratto di lavoro del dipendente; una sospensione fino a 10 giorni lavorativi oppure una richiesta di trasferimento.
L’applicazione delle norme deve essere preceduta da un iter irrogatorio previsto dalla legge.
Il datore di lavoro prima di licenziare qualcuno a causa di reiterati e ingiustificati ritardi, deve aver presentato una contestazione scritta ed una notifica della sanzione scelta, rispettando i tempi previsti dalla norma.
Sarà il datore di lavoro a scegliere il modo in cui sanzionare il dipendente in base alle sue considerazioni.
La risposta che ci eravamo posti all’inizio è quindi affermativa: la Corte Suprema ha confermato che un lavoratore che compie reiterati ritardi non giustificati può incorrere nel licenziamento del dipendente soggetto a tale comportamento.
Se sei nella posizione di poterti giustificate però puoi farlo, anzi devi!
L’iter irrogatorio ti permette infatti di poter presentare le ragioni dei tuoi ritardi una volta che il datore di lavori ha presentato le sue contestazioni.
In base alla sanzione che ti è stata applicata, il datore di lavoro è tenuto a seguire, come abbiamo già detto, la procedura irrogatoria:
- la sanzione deve essere irrogata in forma scritta
- il dipendente può essere assistito da un rappresentate del sindacato
- il termine per la difesa può arrivare ad almeno 5 giorni
- il lavoratore può impugnare la sanzione
- la sanzione deve essere notificata entro un termine massimo solitamente di 15 giorni.
Il dipendente, rivolgendosi ad un avvocato specializzato o ad apposite istituzioni, può anche opporsi a ciò che il datore di lavoro ha presentato contro di lui comunicando con il collegio di conciliazione e arbitrato entro 20 giorni dall’inizio dell’irrogazione, oppure con il giudice del lavoro o ad altre condizioni per la conciliazione.
La corte di Cassazione ha però accettato anche sentenze dove il lavoratore, sanzionato dal datore, ha dato via ad un giudizio, chiamando in causa il fatto che i licenziamenti erano sì stati reiterati, come del resto lo erano state le uscite oltre l’orario di lavoro per il recupero di tali ritardi, comportamento riparatore accettato dall’azienda. La Corte ha così dichiarato che il comportamento tollerante dell’azienda nei confronti dei ritardi del dipendente, al quale veniva concessa l’uscita dal lavoro oltre il regolare orario, non giustificava la sanzione del licenziamento. Quindi la precedente tolleranza del datore di lavoro a comportamenti di mancanza precedenti hanno in questo caso specifico reso non applicabile la sanzione di licenziamento.
All’opposto, i giornali hanno spesso riportato anche casi in cui i licenziamenti sono stati effettuati per ritardi singoli a lavoratori dipendenti da molti anni in azienda. Questo è un comportamento adottato soprattutto dalle grandi aziende multinazionali, che per un ritardo non giustificato si richiamano al venir meno della mancanza del rapporto di fiducia.
Le stesse sanzioni inoltre possono colpire anche il lavoratore che è solito fare uscite anticipate.